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Statuto della Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto C.A.R.D.

Articolo 1

La Confederazione delle Associazioni Regionali dei Direttori e Dirigenti dei Distretti Sanitari è una libera Associazione senza fini di lucro e senza finalità sindacali.

Articolo 2

Le singole Associazioni Regionali che fanno parte della Confederazione e che ne condividono la missione e gli obiettivi, mantengono autonomia organizzativa, e la loro attività regionale è regolata dagli Statuti che in piena indipendenza si sono date.

Articolo 3

Missione della Confederazione è promuovere, sostenere ed implementare la cultura del cambiamento in sanità tendente all’umanizzazione dei servizi offerti alla persona, al miglioramento dello stato di salute della popolazione e all’applicazione di modelli gestionali capaci di realizzare l’integrazione, il governo della domanda e accentuare la tutela dei soggetti deboli.

Articolo 4

La Confederazione persegue i seguenti obiettivi:

Articolo 5

La Confederazione è composta da:

Articolo 6

Le entrate della Confederazione sono costituite:

Articolo 7

Sono Organi della Confederazione:

Articolo 8

L’Assemblea è costituita da cinque Soci per Regione delegati da ogni singola Associazione Regionale.
L’Assemblea, presieduta dal Presidente della Confederazione coadiuvato dal Segretario per la stesura del verbale, ha il compito di: L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale, in sede appositamente prescelta.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.
E’ ammessa una sola delega per ciascun socio presente.

Articolo 9

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti delle Associazioni Regionali dei Direttori e Dirigenti dei Distretti o loro delegato.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte ogni anno. La convocazione deve pervenire, con modalità decise dallo stesso Consiglio, di norma almeno quindici giorni prima della data prevista.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri hanno facoltà di delega scritta con il limite di una delega per ogni componente.
Il Consiglio Nazionale: I Consiglieri, ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell’ambito delle attività confederative. Possono inoltre proporre al Presidente di affidare incarichi a persone esterne alla Confederazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari.
Il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Nazionale ove pervenga richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Articolo 10

Il Presidente ha la responsabilità legale della Confederazione e la rappresenta.
Viene eletto dal Consiglio Nazionale fra i componenti del Consiglio stesso. E’ garante della missione e degli obiettivi della Confederazione.
Concede patrocini.
Concede deleghe per particolari compiti o funzioni.
Dura in carica quanto il Consiglio Nazionale e non può essere rieletto consecutivamente per più di due volte.
Convoca il Consiglio Nazionale almeno due volte l’anno e formula l’ordine del giorno sentiti i componenti del Consiglio.
Può invitare senza diritto di voto alle riunioni i Soci Aggregati rappresentanti di altre Regioni.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dall’Assemblea fra i Soci Ordinari, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili per un altro biennio. Ne assume la Presidenza il Socio più anziano di età.
Ai Revisori dei Conti è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge.

Articolo 12

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.
In caso di impedimento del Presidente o su sua delega ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.

Articolo 13

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.
Ha i seguenti compiti:

Articolo 14

Il Segretario è nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.
Ha il compito di:

Articolo 15

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo dell’Associazione, di cui si avvale il Consiglio Nazionale per promuovere e realizzare le attività di formazione, sperimentazione, ricerca, implementazione sul territorio dei modelli gestionali di volta in volta individuati, per costituire gruppi di lavoro su temi specifici, per organizzare convegni, dibattiti, per mantenere i contatti con Associazioni e Enti.
Partecipa con un suo delegato alle riunioni del Consiglio Nazionale per garantire la coerenza delle iniziative con gli scopi dell’Associazione.
E’ costituito da esperti professionisti di chiara fama e maturata esperienza individuati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 16

A tutte le cariche confederali ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Nazionale in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto.

Articolo 17

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno i due terzi dei Soci.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Confederazione sarà devoluto per la realizzazione o il miglioramento di servizi sanitari territoriali.

Articolo 18 (Norma transitoria)

Il Primo Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti delle Associazioni (Soci Fondatori) che hanno partecipato alla costituzione della Confederazione e dura in carica sei mesi.
Il Consiglio Nazionale così costituito provvederà alla nomina di un Comitato di Reggenza costituito da tre componenti che dura in carica sei mesi.
I Presidenti, o loro delegato, delle Associazioni Regionali dei Direttori e Dirigenti di Distretto che man mano si costituiranno diverranno componenti di diritto del Consiglio Nazionale.

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